I principi costituzionali in tema di maternità e famiglia assumono un rilievo molto importante in riferimento all’individuazione da parte del legislatore degli strumenti volti a far fronte al problema sociale dell’infertilità e della sterilità ed anche alla fecondazione assistita.
Viene anzitutto in considerazione l’art. 31 Cost., secondo cui “La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia” (I comma) e “Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo” (II comma). Il primo comma impone alla Repubblica di assicurare protezione alla famiglia nel momento della sua formazione. Il secondo comma, più specificamente, impone alla Repubblica di assicurare la tutela della maternità. L’utilizzo, nella norma, del termine “Repubblica”, ha un significato particolare: attraverso questa espressione, infatti, si è inteso vincolare al dovere di protezione della famiglia e della maternità tutte le istituzioni che compongono l’ordinamento italiano, ovvero, stando all’art. 114 Cost., lo Stato, le Regioni e gli altri enti locali.